Supporto economico ai cittadini e alle imprese danneggiati

Supporto economico ai cittadini e alle imprese danneggiati
Marzo 9, 2020 No Comments Uncategorized MainSystem

Fonte Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/nuove-misure-per-contrastare-la-diffusione-del-coronavirus-covid-19.aspx/

In precedenza, lunedì 2 marzo scorso, Il Presidente della Repubblica, preso atto dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) in atto, aveva emanato il Decreto legge  n . 9 che contiene disposizioni che puntano ad assicurare un primo, necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese danneggiati dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus nel nostro Paese.

In particolare, tra le varie materie disciplinate, relativamente ai Comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa), il Decreto era intervenuto adottando al Capo II “Misure in materia di lavoro privato e pubblico“:

  • Cassa Integrazione Guadagni in deroga per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (tale deroga è estesa anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale – FIS) per un periodo massimo di tre mesi (art. 13);
  • possibilità di sospensione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa Integrazione Ordinaria, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi (art. 14);
  • Cassa Integrazione Salariale in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi (art. 15);
  • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività (art. 16).

Inoltre, l’art. 18 introduce misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, e incrementa fino al 50% il valore inziale delle convenzioni “per la fornitura di personal computer portatili e tablet”.
Il successivo art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, inoltre, equipara “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva” al periodo di ricovero ospedaliero.